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Legge 23/12/1996 n. 66218. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla commissione in seduta plenaria. 19. Il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove possibile; b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente; c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i compensi in natura del loro valore normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva; d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro; e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori. 20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 21. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, primo periodo, riguardante l'indeducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese, le parole: "di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393" sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285"; b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese per prestazioni di lavoro, dopo le parole: "si comprendono" sono inserite le seguenti: ", salvo il disposto di cui al comma 6-bis,"; c) dopo il comma 6 é inserito il seguente: "6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti". 22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista o professionista ovvero dai soci o associati. 23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 24. L'opzione per la contabilità ordinaria prevista all'articolo 10, comma 1, lettere a), e b-bis) del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989 n. 154, esercitata entro il 31 gennaio 1995 ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'Ufficio delle imposte dirette secondo le modalità fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10 del decreto legge citato, a condizione che sia stata tenuta regolarmente la contabilità e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilità ordinaria. 25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative alla cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda é assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi."; b) nell'articolo 81, comma 1, riguardante l'individuazione dei redditi diversi, dopo la lettera h) é inserita la seguente: "h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, an che parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;"; c) all'articolo 85, che determina l'ammontare di taluni dei redditi e delle plusvalenze indicati nell'articolo 81 relativo ai redditi diversi, nel comma 2, secondo periodo, le parole: "alla predetta lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81". 26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990 n. 408, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, riguardante il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se realizzate per meri scopi elusivi, dopo la parola: "scorporo" sono inserite le seguenti: "cessione di azienda,". 27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni poste in essere successivamente al 30 settembre 1996. 28. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, é aggiunto il seguente: "4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario é ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso é tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto esse- re pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38". 29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a 116 dell'articolo 2. 30. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la cessione incentivata di impresa. 31. Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa avuto riguardo all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari; b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di studio ed attività formative anche nell'ambito dei progetti di formazione continua, previsione di contributi creditizi e di agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore; c) definizione degli incentivi entro il limite di 20 miliardi annui. 32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84 dell'articolo 1. 33. All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8-bis, riguardante l'indeducibilità dei costi e delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le parole: "di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393" sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285"; b) al comma 10, dopo il primo periodo é inserito il seguente: "I limiti di deducibilità del 50 per cento previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di cui al precedente periodo si applicano an- che alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente". 34. Le disposizioni del comma 33 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 35. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961 n. 1216, come modificato dall'articolo 11 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono aggiunte le seguenti: ", nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente". 36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, deve intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi, così come definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. 37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996, nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, concernente le società di comodo e la valutazione dei titoli, come modificato dall'articolo 27 del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: "1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, é inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finan- ziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, é fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto.
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